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                            Articolo 22 - Accesso ai giardini, parchi ed

                                                     aree   pubbliche

 

1.                Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree interdette da apposito cartello  ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

 

     Articolo 23 - Aree e percorsi destinate ai cani nei quartieri.

                        Il   ruolo dei Comitati di Gestione

 

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere  individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani la cui disciplina deve essere sottoposta a convenzione di gestione.

 

2. La Civica Amministrazione può provvedere a realizzarli con uniformedistribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

 

3.                Nei parchi e nelle aree pubbliche limitrofe alle aree destinate, vige il divieto di accesso ai cani per un ambito ricadente nel raggio di 200 metri.

 

4. Gli spazi riservati  saranno dotati di apposita cartellonistica,  nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori

 

5.                Al Comune di Terni compete la manutenzione cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.;

 

6.                Con il presente regolamento viene istituita la “competenza di quartiere”.  Il Comune di Terni potrà essere parte  attiva nella stipula e nella gestione di un rapporto, avvalendosi della convenzione tipo, di cui all’Allegato 1. Tale convenzione verrà stipulata  con i Comitati di Gestione, per la tutela e l’affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani. La stipula delle convenzioni potrà essere attuata anche dal competente Ufficio che si occupa del benessere animale,  dal Ufficio preposto alla gestione del verde pubblico o dalla Circoscrizione.

 

7. Le Circoscrizioni su  richiesta del Comitato di Gestione o lo stesso Comitato di Gestione, possono proporre l’istituzione di un’area destinata alla sgambatura cani, agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità. La pianificazione potrà avvenire attraverso l’invio delle proposte al competente Ufficio entro i primi due mesi di ogni anno, salvo diverso termine comunicato alla comunità tramite formale avviso pubblico. La pianificazione delle aree di sgambatura riservata è di competenza del Consiglio Comunale. Tale

pianificazione dovrà tener conto del bacino omogeneo di utenza individuato su apposita planimetria e sulla base del documento istruttorio che dovrà contenere l’aggiornamento del censimento numerico dei cani presenti nel territorio comunale, desunto attraverso una visura all’anagrafe canina.

 

8.                Il Comune di Terni  si fa carico della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.

 

9.                Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Comune, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiarerà la decadenza della necessità della presenza di tale area. Nel provvedimento annuale di programmazione   ne disporrà la dismissione.

 

10.           Il Comune di Terni  vigila sul buon andamento della gestione dell’area di sgambatura e si

riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l’esecuzione dei lavori previsti

eseguiti, compresi eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area

 

11.           Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall’Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l’adozione e l’applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione

  territoriale, o comunque di diversa destinazione dell’area, il Comune di Terni, a suo

 insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare   unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.

 

12.           I Comitati di Gestione sono costituiti dai  proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l’iscrizione all’anagrafe canina. I Comitati di Gestione si riferiscono ad un bacino omogeneo di utenza individuato.

 

13.           La procedura da seguire per la realizzazione dell’area di sgambatura è definita nell’Allegato 2.

 

14. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all’Allegato 3.

Sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzando comunque la messa in opera della recinzione ove mancante.

 

15. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell’area nella sede proposta. Il Comune di Terni ha  la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell’Allegato 3, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani;

 

16.  E’ fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell’area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall’Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione.

 

17. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Comune di Terni  ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell’area, nonché l’eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).

 

18.           Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Terni, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

 

19.           E’ sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventualiescrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

 

20. All’interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l’animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.

 

21.           I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.

 

22.           I cancelli pedonali di accesso all’area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall’area.

 

23.           Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l’accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.

 

24. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

RITROVAMENTO E GESTIONE CANI VAGANTI SUL SUOLO COMUNALE

 

Art.27

 

-I cani vaganti vengono catturati dall’ASL e restituiti al proprietario dietro pagamento.

 

-Il cittadino che trova un cane randagio deve avvisare la Polizia Municipale e non lo può trattenere.

 

-I cani con certa proprietà che non vengono riscattati possono essere riaffidati dopo 15 giorni.

 

-I cani non microchippati riamangono in affidamento provvisorio per 60 giorni e poi diventa definitivo.

 

-Gli animali non possono essere adottati o affidati da coloro che hanno avuto condanne per maltrattamento.

 

-La Civica Amministrazione  può stipulare convenzioni con Enti per: la protezione degli animali , ricovero temporaneo..

 

-La Civica Amministrazione sterilizza i cani adulti presso le proprie strutture.

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